rotate-mobile
Cronaca

Luce e gas non richiesti, la sentenza: "Non si devono pagare le bollette"

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pisa al termine di un contenzioso fra un'azienda fornitrice ed un consumatore, ritenendo questi vittima di una pratica commerciale scorretta

Nulla è dovuto alla compagnia che eroga i servizi contro la volontà del consumatore. Un principio all'apparenza semplice, ma che nei meandri di contratti e burocrazia può risultare difficile da applicare. Il Giudice di Pace di Pisa però lo ha affermato in una causa dove un consumatore si era visto recapitare a domicilio bollette di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da un'altra compagnia con la quale non aveva mai stipulato un contratto.

La compagnia aveva reclamato comunque il pagamento, costituendosi in giudizio contro il cliente che non appena si era accorto dell'accaduto aveva chiesto il ritiro di tutte le fatture e il ritorno al gestore da lui scelto. Il giudice ha dato ragione al consumatore, ritenendolo vittima di una pratica commerciale scorretta messa in atto contro la sua volontà, statuendo che i regolamenti emanati dall'Aeeg (l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) non sono vincolanti per il giudice che, in favore del consumatore, deve applicare solo la legge.

Una decisione importante che non si è limitata a questo: la compagnia che aveva strappato il cliente ai fornitori da lui scelti, facendolo diventare proprio cliente esclusivo, è tenuta anche al risarcimento del danno. "L'azienda - dice l'avvocato Giovanni Longo, legale della Confconsumatori di Pisa, che ha patrocinato la causa - sosteneva che, siccome i servizi erano stati resi, sarebbero dovuti essere in ogni caso pagati. Ma è una tesi insostenibile, perché così ragionando si legittimerebbe il comportamento di chi impone a un cittadino un servizio da lui mai richiesto e voluto. Per vantare crediti occorre un titolo: in questo caso mancava, perché non era mai esistito un contratto sottoscritto fra le parti".

Alla base della questione c'è l'articolo 66 quinquies del Codice del consumo, 'Fornitura non richiesta'. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce assenso. "I servizi non richiesti - spiega ancora l'avvocato Longo - provocano al consumatore danni economici relativi agli oneri da sopportare per il ritorno col precedente fornitore, ai costi connessi a eventuali tardivi conguagli, alle eventuali richieste di pagamento da parte delle agenzie di recupero crediti, oltre al danno non patrimoniale da contrattazione abusiva. Tutti danni che trovano tutela nella disciplina codicistica indennitaria e risarcitoria".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Luce e gas non richiesti, la sentenza: "Non si devono pagare le bollette"

PisaToday è in caricamento