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Cronaca

Bancarelle in Piazza Duomo: "Le sentenze di Tar e Consiglio di Stato tutte contrarie ai commercianti"

I promotori della raccolta firme contraria al ritorno dei banchi in Piazza dei Miracoli puntualizzano gli aspetti legali della vicenda

E' scontro aperto ormai sulle bancarelle in Duomo fra Confcommercio ed i promotori della raccolta firme per evitare il rientro dei banchi in Piazza dei Miracoli. Dopo le polemiche sulle parole del Ministro dei beni culturali Bonisoli, con l'attacco dei commercianti al rappresentante del governo, Valeria Caldelli, Pierluigi D'Amico e Silvia Silvestri focalizzano l'attenzione su un aspetto: "Alcuni rappresentanti delle Associazioni dei bancarellai si appellano al rispetto della legge ed alle sentenze dei tribunali, per sostenere la loro pretesa. Arrivano a sostenere che il Ministero e le sue articolazioni locali, 'non contano'. La competenza esclusiva sarebbe del Sindaco ed a lui si appellano. Ma di quali leggi parlano? Di quali sentenze?".

Ed ecco quindi le precisazioni in punta di diritto: "La legge di riferimento è il D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, a più riprese aggiornato, e in particolare l’Art. 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali. Il punto 1-ter recita: 'Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione...'. Quindi tradotto la Soprintendenza di Pisa è titolare del potere di vietare il commercio ambulante nella Piazza Duomo e zone contermini, d’intesa con Regione e Comune. Ed è quello che è stato fatto dal 2015 al 2018 arrivando prima al Protocollo d’Intesa del 28/09/2015 e successivamente al Documento finale del Comitato Interministeriale per il Decoro del 19/02/2018, documento che non prevede bancarelle né in piazza Duomo, né dietro il muro dell’Ospedale, né in Piazza Manin! Lo stesso articolo arriva più oltre addirittura a prevedere la possibilità della 'revoca del titolo' ove non risulti possibile il trasferimento!".

C'è poi la direttiva del Ministro dei Beni Culturali del 10 ottobre 2012, recante 'Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio....', nota anche come Direttiva Ornaghi, "spesso anch’essa citata a sproposito - scrivono i promotori - dai rappresentati dei bancarellai, dopo aver specificato le competenze dei Comuni recita al punto 3.2: 'In ogni caso, e indipendentemente dalle attività di collaborazione con i Comuni svolte ai sensi del precedente paragrafo 3.1, gli Uffici destinatari della presente direttiva (le SBAAAS), ..., valuteranno la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela....'. Più oltre precisa 'si rende possibile l'adozione, rispetto ai beni sottoposti a vincolo diretto di bene culturale, ..., di specifiche prescrizioni volte a vietare gli usi che appaiono non compatibili con il carattere storico o artistico dei beni...'. Viene quindi ribadito che gli uffici periferici del Ministero possono emanare prescrizioni che vietino la permanenza delle bancarelle, anche indipendentemente dal Comune. E' sattamente l’opposto di quello che sostengono le associazioni dei bancarellai".

"Quanto alle sentenze di Tar e Consiglio di Stato - incalzano ancora i promotori - esse hanno dato tutte torto ai ricorrenti, i bancarellai, rigettando i Ricorsi presentati. Ad esempio la Sentenza n. 00456/2015 del Tar Toscana su un gran numero di atti: dalle delibere di giunta che approvavano i lavori al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina da destinare come nuova sede del mercato del Duomo, all’Ordinanza in cui si disponeva il trasferimento delle bancarelle in quel parcheggio. Dopo che Tar e Consiglio di Stato avevano respinto la richiesta di sospensiva, la citata Sentenza respinge tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti al risarcimento delle spese legali a tutti i cinque enti citati in giudizio, per complessivi 10mila euro. Bella vittoria. Complimenti. Nè vale il discorso che le motivazioni della sentenza sono in parte legati al fatto che l’ordinanza definisse temporaneo lo spostamento. Il Tribunale non può che argomentare in base a quanto esposto negli atti che si contestano. Non vuol dire che se il trasferimento (sempre possibile anche per le leggi sul commercio, a prescindere dalle aree monumentali) fosse stato previsto come definitivo, la sentenza sarebbe stata diversa".

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