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Al riparo dal rischio alluvioni: la Toscana prende provvedimenti

Una lunga serie di disposizioni cercherà di evitare il ripetersi delle inondazioni che hanno devastato molte zone dell'Italia: non sarà possibile costruire negli alvei dei corsi d'acqua e restringere il loro percorso

“Una vera svolta nel governo del territorio”. Così il presidente Enrico Rossi ha definito le nuove disposizioni in materia di edificazione e difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico inserite dalla giunta in Finanziaria, dopo i tragici eventi che hanno colpito la Toscana e altre regioni d'Italia nelle scorse settimane. Disposizioni che faranno parte integrante anche dell’adeguamento della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e del Testo unico per la difesa del suolo.

“In estrema sintesi, non sarà possibile costruire dove i nostri nonni non avrebbero mai costruito, nelle zone a pericolosità idraulica molto elevata, negli alvei dei corsi d’acqua, nelle golene, sugli argini e sulle fasce laterali per una larghezza di dieci metri. Che non sarà possibile ‘tombare’ fiumi e torrenti, restringere, rettificare, impermeabilizzare gli alvei. Non potranno edificare né gli enti pubblici né i privati” ha sottolineato il governatore della Regione Toscana.
 

Queste nel dettaglio le basi delle norme contenute negli articoli 137 e 138 della proposta di legge finanziaria per il 2012, approvate di recente dalla Giunta regionale e inoltrate al Consiglio.
In base alle nuove disposizioni per l’edilizia nelle aree a rischio idrogeologico sono vietate (art.138 della pdl finanziaria, “Tutela dei corsi d’acqua”), nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri dall’esterno dell’argine.
Vietati anche i “tombamenti” dei corsi d’acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell’alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque.
Il divieto non si applica a ponti o passerelle purché questi non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, ampliamento e manutenzione del corso d’acqua e non ostacolino il deflusso delle acque in caso di esondazione. Quanto a opere sotterranee, va prima valutata la loro compatibilità con le opere idrauliche esistenti, nonché la stabilità del fondo e delle sponde.

Nelle aree classificate “a pericolosità idraulica molto elevata” (art.138) – si tratta di una superficie complessiva di 973 km quadrati (che riguarda 263 su 287 Comuni toscani), pari al 4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone pianeggianti – è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la realizzazione, preventiva o contestuale, di interventi di messa in sicurezza senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.
Nelle aree edificate sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo.
Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo a condizione che il progettista garantisca l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza. Va anche garantito che l’intervento non determini aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.
Con l’articolo 139 si modifica invece la legge regionale in materia di bonifica, al fine di prevedere procedure più rapide per l’erogazione di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili.

LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA TOSCANA

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