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Bollette luce e gas, quando e come chiedere la rettifica

I passaggi da seguire nel caso in cui gli importi da pagare risultino anomali e poco chiari

Per comprendere se i consumi di luce e gas corrispondono agli importi richiesti è necessario saper leggere le bollette. Queste, infatti, possono anche essere rettificate secondo una procedura prevista dal codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale. Il cliente può attuare tale procedimento quando si rende conto che l'importo dovuto potrebbe non essere esatto. Sono diverse le cause che possono portare ad un'anomalia, tra cui:

  • offerta e consumi: l'offerta può essere inadeguata al profilo di consumi, ad esempio quando il cliente opta per la tariffa bioraria al posto di quella monoraria e viceversa;
  • bassa efficienza energetica: anche in questo caso si possono notare delle differenze importanti in termini di consumo;
  • mancata autolettura: l'operazione consiste nel leggere il contatore di luce o gas e comunicare i dati al fornitore nel periodo di tempo da lui indicato.

Rettifica delle bollette, cosa deve fare il cliente

Nel caso in cui gli importi siano considerati anomali, è possibile inviare una comunicazione scritta al venditore in cui si spiegano tutti i dettagli: questa procedura è valida sia per la rettifica della fatturazione che per la rettifica degli importi troppo alti. È preferibile allegare un'autolettura per consentire al venditore di controllare i consumi e la loro correttezza. 

Rettifica delle bollette, cosa deve fare il venditore

Il venditore, quando riceve una richiesta scritta per la rettifica degli importi in bolletta, ha l'obbligo di accertare i consumi e di inviare una risposta nella quale fornire tutte le spiegazioni del caso. Nel caso in cui l'errore sia certo, allora si procede con la rettifica vera e propria e con l'accredito della somma in eccesso. In questa risposta, il venditore deve elencare una serie di informazioni:

  • il riferimento al reclamo;
  • nominativo e riferimento del venditore incaricato di fornire altri chiarimenti;
  • controllo degli elementi del contratto da cui dipendono le condizioni economiche della fornitura;
  • il calcolo che è stato fatto per l'eventuale rettifica.

Per rispondere il venditore ha a disposizione 40 giorni a partire dal momento in cui ha ricevuto la richiesta. Se non si ottiene alcuna risposta dopo che sono trascorsi questi 40 giorni, allora ci può anche essere un procedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. In caso ci dovessero essere dei ritardi nel rimborso, il cliente ha diritto a un indennizzo automatico nella prima bolletta utile. Questo importo può essere di tre tipi:

  • 20 euro: quando la risposta del venditore arriva entro e non oltre il doppio del tempo massimo previsto;
  • 40 euro: quando si va oltre il doppio del tempo massimo;
  • 60 euro: quando la risposta supera di tre volte il tempo massimo:

In ogni caso, l'indennizzo deve arrivare entro otto mesi dal momento in cui è stata ricevuta la richiesta di rettifica. 

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