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Cronaca

Carrozze trainate da cavalli: il Tar elimina lo stop alla circolazione nelle ore più calde

Il tribunale amministrativo accoglie la richiesta dei vetturini di sospensiva dell'ordinanza del Comune, di fatto cancellando per l'estate gli orari imposti dall'amministrazione

Le carrozze trainate da cavalli possono tornare a circolare a Pisa senza limiti di orario. E' quanto emerge dalla decisione del Tar della Toscana, pubblicata ieri 27 luglio, che ha sostanzialmente accolto il ricorso promosso dai vetturini e redatto dall'avvocato romano Andrea Ippoliti, già legale degli operatori romani del settore per la stessa vicenda

"Il Tar - commenta Ippoliti - ha accolto con ampia motivazione i motivi di diritto che ho proposto nel mio ricorso, unitamente ad osservazioni di carattere medico-scientifico. Giusto tutelare la salute dei cavalli, ma concretamente, non in maniera generica e poco accurata. L'ordinanza sindacale, che ha avuto grande clamore mediatico, presenta infatti a mio parere enormi lacune". Il tribunale ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento emanato dal Comune di Pisa, non trattandolo quindi in modo definitivo con una sentenza, tuttavia, rinviando la trattazione al 19 ottobre prossimo, ad estate finita, ha praticamente chiuso la partita.

L'amministrazione aveva fissato una pausa obbligatoria alla circolazione delle vettura trainate da cavalli per le ore più calde, dalle 11.30 alle 16.30, a seguito della protesta di un noto attivista animalista poi diventata virale sui social. Per il Tar l'amministrazione pisana ha "di fatto fissato un divieto di circolazione generalizzato delle carrozze a cavallo per tutto il periodo estivo, introducendo così una disciplina 'ordinaria' in violazione dei principi contenuti nell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000".

Tale strumento dell'ordinanza sindacale, invece, richiede elementi contingibili e urgenti con una motivazione che metta in luce "l'esistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica", in modo "specifico ed esaustivo". "Il provvedimento impugnato - specifica quindi il tribunale - pur essendo diretto a inibire la circolazione delle carrozze a cavallo 'in presenza di ondate di calore di particolare intensità', non indica come classificarle e quando queste ricorrano", senza quindi fissare "criteri idonei ad individuare l'esistenza di ondate di calore di particolare intensità". Da qua la sua sospensione e, nei fatti, la sua eliminazione, almeno per quest'anno. 

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