rotate-mobile
Cronaca Cascina

Cascina, commercio itinerante: in un'ordinanza tutti i divieti

L'amministrazione comunale ha emanato il provvedimento per limitare i venditori itineranti in alcune aree del territorio: il commercio non può avvenire fuori dalla fascia oraria 8-20

Pugno duro contro il commercio itinerante. Il comune di Cascina, con un'ordinanza, ha infatti regolato le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche del territorio. La disposizione vieta l'attività in alcune strade e zone comunali.

Il provvedimento si è reso necessario per non compromettere la circolazione veicolare sulle infrastrutture del territorio, per motivi di sicurezza e per salvaguardare alcuni luoghi che hanno valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. L'ordinanza è già entrata in vigore lo scorso 1 agosto e nei prossimi giorni la Polizia Municipale darà il via a controlli serrati per sanzionare chi non rispetterà la norma. Le multe vanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1500. Nei casi più gravi o in presenza di ripetute violazioni, potrà essere disposta addirittura la momentanea sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni.

“E’ vietato - si legge nel testo dell’ordinanza - l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia del settore alimentare che non alimentare in queste zone:

  • Nel centro storico di Cascina;
  • Intera via Tosco Romagnola;
  • Viale C. Comaschi;
  • Via della Repubblica;
  • Tratto di strada della via Nazario Sauro (lato est) dall’impianto semaforico con via del Fosso Vecchio all’incrocio con viale Etruria e traversa di via Nazario Sauro;
  • Area antistante la chiesa della Madonna dell’Acqua (su via Tosco Romagnola);
  • Area antistante la chiesa di Cascina (su via Palestro);
  • Area antistante la chiesa di San Lorenzo alle Corti (su via Berretta);
  • Area antistante la chiesa l’abbazia di Montione (su via Vecchia Fiorentina);
  • Area antistante la chiesa di Marcianella (su via Carraia);
  • Area antistante la chiesa di San Jacopo a Zambra (su via della Torre);
  • Area interessata dalle grandi strutture di vendita nella zona di Navacchio, delimitata a sud dalla S.G.C. FI-PI-LI, ad est dalla via del Nugolaio, a nord dalla via S. Moggi e ad ovest dalla via Visignano, nelle strade che delimitano tale area il commercio itinerante si intende interdetto;
  • Via C. Cammeo nel tratto compreso tra la via Tosco Romagnola e la rotatoria per Zambra;
  • SP 24 Arnaccio – Calci precisamente nel tratto di via Ravera compreso tra la via Tosco Romagnola fino al confine con il Comune di Vicopisano;
  • In zone dove vi siano pregiudizi di diritti di terzi;
  • Sui sagrati di tutte le chiese;
  • Nei giardini e parchi pubblici;
  • Nelle aree poste a distanza inferire a mt 100 da scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo, cimiteri e simili;
  • Nell’area antistante tutti i cimiteri;
  • Nell’area antistante lo stadio comunale e gli impianti sportivi;
  • Sul piazzale della stazione ferroviaria di Cascina, di Navacchio e di San Frediano;
  • Nei parcheggi pubblici;
  • Nei posteggi assegnati fuori mercato di cui al Regolamento per la Disciplina dello Svolgimento dell’Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche;
  • In tutti gli altri casi, valutati di volta in volta, in cui l’Amministrazione Comunale dovesse ravvisare, per esigenze contingenti di pubblico interesse, l’incompatibilità della presenza di tale forma di commercio;
  • L’esercizio del commercio itinerante in concomitanza di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 1 km, misurato dal centro del mercato o della fiera;
  • Sulle aree pubbliche non rientranti nella definizione del comma 1 lett. a) e b) dell’art. 29 – Capo V della L.R. 28/2005.


E' inoltre vietato impiegare apparecchi di amplificazione sonora per richiamare l'attenzione e pubblicizzare la presenza dell'ambulante, infastidendo così i cittadini con l'insistente offerta della propria merce; la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al veicolo; la vendita itinerante al di fuori della fascia oraria 8-20.
La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale e non può protrarsi per oltre un'ora con successivo spostamento di almeno 500 metri.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cascina, commercio itinerante: in un'ordinanza tutti i divieti

PisaToday è in caricamento