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Cronaca

Covid, c'è il nuovo decreto: super Green Pass sui trasporti e niente quarantena per i contatti vaccinati con terza dose

Le nuove misure introdotte dal Governo aprono di fatto una fase nuova, in cui saranno ancora più nette le differenze tra vaccinati e non vaccinati

E' stato approvato nella tarda serata di ieri, 29 dicembre, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e nuove disposizioni per quanto riguarda la quarantena, con una distinzione netta tra vaccinati e non vaccinati. Intorno a questi ultimi il cerchio si stringe sempre di più: l'ulteriore estensione del super Green Pass (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione) per determinate attività, di fatto taglia fuori i no vax da una porzione consistente di vita sociale e anche dai trasporti pubblici, sui quali potranno salire solo i vaccinati e i guariti.
Ecco nel dettaglio le nuove disposizioni:

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi - vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose - entri in contatto con un positivo.
Per i non vaccinati, invece, nulla cambia: chi entra in contatto con un positivo dovrà rimanere a casa 10 giorni e potrà uscire solo dopo un tampone negativo o, in alternativa, restare in isolamento per 14 giorni.

Infine è previsto che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze stadi e impianti sportivi

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti sportivi all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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