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Cronaca

Dpcm Natale 2020 e spostamenti: le regole valide dal 21 dicembre

Il Governo ha pubblicato le Faq per spiegare tutti i vari casi previsti

Chi potrà spostarsi anche dopo il 21 dicembre? E in quali circostanze? Il governo ha pubblicato sul proprio sito le Faq (frequently asked questions, ovvero le risposte alle domande frequenti) per il periodo di Natale facendo così chiarezza sulle disposizioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre 2020 e nel decreto n.158 del 2. Proprio con quest’ultimo provvedimento l’esecutivo aveva disposto lo stop alla mobilità tra le regioni (comprese quelle in zona gialla) dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

In questo periodo, si legge nel testo, è vietato "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome", mentre nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 "è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio  2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti".

Insomma, a prescindere dal colore delle proprie regioni, nel periodo di Natale ci si potrà spostare solo per motivi di salute, di lavoro o di necessità nonché per tornare nell’abitazione in cui si risiede o si è stabilito il domicilio. Nei giorni clou delle festività poi sarà vietato anche spostarsi dai Comuni: l’obiettivo (dichiarato) è ovviamente quello di rendere difficili festeggiamenti, cenoni e rimpatriate.

Veniamo adesso alle Faq e alla domanda che abbiamo posto ad inizio articolo. In quali occasioni ci si potrà muovere anche dopo il 21 dicembre? In sintesi, si può derogare al divieto di spostamento nei seguenti casi: 

  • per far rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione. 
  • per ricongiungersi con il coniuge/partner se il luogo coincide con quello di residenza, domicilio o abitazione
  • per trascorrere le feste con i figli minorenni nei casi previsti dalla legge
  • per prestare assistenza a persone autosufficienti

Vediamo i singoli casi.

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