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Cronaca

Dpcm Natale 2020 e spostamenti: le regole valide dal 21 dicembre

Il Governo ha pubblicato le Faq per spiegare tutti i vari casi previsti

Il ricongiungimento con il coniuge partner anche dopo il 21 dicembre

Sarà consentito il ricongiungimento tra coniugi o "affetti stabili" che abitano in città diverse? 

Nelle Faq si fa il seguente esempio: 

“Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente”.

ricongiumento coniugi dpcm 3 dicembre faq governo-2

I concetti di residenza, domicilio e abitazione

Bisogna fare dunque un piccolo preambolo, specificando cosa si intende con questi tre termini. La residenza, si legge nelle Faq, “è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento”. E fin qui nulla di nuovo. “Il domicilio è invece definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza”. 

Quanto al concetto di abitazione, non c’è una “precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze”. 

Il governo spiega a questo proposito che “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi”.
Ricapitolando: 

Sarà possibile ricongiungersi con il proprio coniuge o partner solo se il luogo “coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”, laddove il concetto di abitazione viene definito come un luogo dove si abita anche con periodicità in alcuni periodi dell’anno. 

Quanto alle seconde case nelle Faq vengono chiariti due dubbi. 

“Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?
La risposta è “no” per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.
Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre)”.

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