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Cronaca

Tpl, il Tar annulla la gara della Regione: fuori Ratp e Mobit

La sentenza estromette dalla gara sia il gruppo francese, al quale era stato assegnato il servizio, sia il consorzio Mobit, che riunisce le aziende uscenti del trasporto locale

Una bufera si abbatte sul trasporto pubblico locale della Toscana. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha infatti annullato la gara sul tpl indetta dalla Regione. Con la sentenza divulgata oggi, venerdì 28 ottobre, i giudici amministrativi guidati dal presidente Armando Pozzi hanno accolto il ricorso principale di Mobit, il consorzio che riunisce le aziende uscenti del trasporto locale che chiedevano di cancellare l'assegnazione definitiva del servizio al gruppo francese Ratp. Al contempo, i francesi che avevano vinto la gara di Autolinee Toscane si vedono accogliere il ricorso incidentale col quale domandavano di escludere dalla gara anche Mobit, nel caso in cui il Tar trovasse fondato il motivo del ricorso contro l'assegnazione. Per questa ragione i giudici hanno deciso di compensare integralmente le spese processuali e di far pagare in solido in parti uguali le spese della perizia tecnica.

"Ambedue le offerte presentate in gara avrebbero dovuto essere escluse per ragioni speculari, attinenti alla medesima fase procedimentale di valutazione delle offerte economiche e, segnatamente, dei piani economico-finanziari presentati dai due raggruppamenti concorrenti a corredo delle rispettive offerte" motivano dal Tar della Toscana. Cade così l'aggiudicataria definitiva, vale a dire Autolinee Toscane del gruppo francese Ratp, ma al contempo le toghe amministrative hanno accolto, come detto, anche il ricorso 'incidentale' dei transalpini, citando il difetto fondamentale dei parametri economici e bancari presentati anche dal consorzio Mobit. I criteri finanziari, è stato ripetuto nella sostanza, sono imprescindibili in base allo stesso bando di gara indetto dalla Regione Toscana per accollarsi l'investimento richiesto da Palazzo Strozzi Sacrati. Una considerazione quella del Tar che non lascia adito a molti dubbi: "In accoglimento tanto del ricorso principale (quarto motivo) - si legge nella sentenza - quanto di quello incidentale (quinto motivo), gli atti e provvedimenti impugnati vanno dunque annullati, a partire dall'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata Autolinee Toscane, la cui offerta non corrisponde ai requisiti stabiliti dalla legge di gara". Non diversamente, aggiungono, "è a dirsi per l'offerta presentata dalla ricorrente principale Mobit, la quale avrebbe dovuto essere a sua volta esclusa e non può, pertanto, subentrare nell'aggiudicazione". (Agenzia Dire)

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