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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca

Obbligo del Green pass: quando serve

Da venerdì 15 ottobre il passaporto sanitario sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Vediamo quali sono gli altri ambiti in cui è indispensabile

Come è noto, da venerdì 15 ottobre scatterà l'obbligo del Green pass per i lavoratori di tutte le aziende, pubbliche e private. Una misura che si aggiunge a quelle già sanzionate dal Governo per il controllo della pandemia di Coronavirus e per facilitare il ritorno alla normalità in tutto il Paese. Proprio sul sito del Governo è stata approntata una sezione dedicata alle indicazioni più dettagliate riguardo all'obbligatorietà e all'utilizzo della certificazione verde nei differenti ambiti della vita pubblica e lavorativa. Ecco gli aspetti principali da ricordare.

Viaggi in Europa

Dal 1 luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come 'EU digital COVID certificate' e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea da altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco e da Israele. Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - 'EU digital COVID certificate', approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati (come quarantena, autoisolamento o test) a meno che "non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica".

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE. Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

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Lavoro pubblico e privato

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per  accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici dal 23 luglio 2021.

Trasporti

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione ;
- volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
- entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Scuola e università

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie. L’obbligo riguarda:
chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
- chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

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Strutture sanitarie

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di:
accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

Attività e servizi

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- feste per cerimonie civili e religiose;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati.

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