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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Covid, nuove restrizioni dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

Il Cdm ha approvato il decreto legge che prevede la zona gialla rafforzata nei giorni feriali e quella arancione nei festivi

Il Consiglio dei Ministri convocato per il 4 gennaio ha dato l'ok al decreto legge che introduce nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio e cambia i parametri che portano le regioni in zona gialla, arancione e rossa. Nel decreto si prevede che il weekend del 9-10 sarà 'arancione' per tutta l'Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia 'gialla rafforzata' con lo stop agli spostamenti tra le Regioni. Queste norme varranno fino all'arrivo di un nuovo decreto legge e/o di un nuovo Dpcm, previsto per la metà del mese.

Il decreto che porta l'Italia in lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come riporta Today.it, è disponibile una bozza del decreto legge 4 gennaio. La riunione del CdM, in agenda per le 21, è cominciata con la solita ora di ritardo. Nel pomeriggio era circolata l'ipotesi che fosse un'ordinanza del ministero della Salute a stabilire le nuove regole per il periodo dal 7 al 15 gennaio. 
Il testo del decreto legge stabilisce:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse su tutto il territorio nazionale tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di estrema urgenza e necessità o motivi di salute;
  • è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 la norma stabilisce l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta 'zona arancione' (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020); 
  • saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

La bozza del Decreto legge 4 gennaio 

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta 'zona rossa', la possibilità, già prevista dal decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione rispettando il coprifuoco. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone 'arancioni' e 'rosse'. Nel dettaglio, l'articolo 2 del Dl stabilisce che se una regione è in scenario 2 - dunque con un Rt da 1 a 1,25 - finisce in zona arancione; se è in uno scenario 3 con Rt da 1,25 a 1,50 finisce in zona rossa, ma soltanto se "nel territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti". Questo parametro è stato introdotto per evitare che regioni con una circolazione virale bassa possano invece finire in arancione a causa di singolo episodio di aumento dell'Rt. Il nuovo sistema delle fasce scatterà però da lunedì 11: venerdì arriverà il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e sulla base dei dati aggiornati scatteranno le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza per l'attribuzione dei colori alle regioni.

Cosa si può fare e non fare dal 7 al 15 gennaio

In base alle disposizioni del decreto legge è possibile cominciare a compilare il calendario delle restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio. Con un'avvertenza: l'8 gennaio è previsto il report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che, sulla base del cambio di parametri come l'indice di contagio Rt, potrebbe portare alcune regioni in zona arancione o (con meno probabilità) rossa: tutto dipenderà dall'ordinanza di Roberto Speranza che verrà pubblicata successivamente. Detto ciò, questo è il calendario delle restrizioni:

  • il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona gialla rafforzata in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione, la mascherina rimane obbligatoria così come il distanziamento. I bar e i ristoranti saranno aperti fino alle 18. Dopo quell’orario si potranno solo acquistare cibo e bevande da asporto - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - oppure chiedere la consegna a domicilio. Sono aperti anche i negozi e i centri commerciali. Gli spostamenti saranno liberi fino alle 22, quando entrerà in vigore il coprifuoco, fino alle 5 del mattino;
  • il 9 e il 10 gennaio tutta Italia sarà in zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici;
  • dall'11 al 15 gennaio in teoria tornerà la zona gialla rafforzata ma per quella data - in cui è prevista anche la riapertura delle scuole superiori al 50% in tutta Italia - alcune regioni si troveranno in zona arancione e quindi in quei territori saranno in vigore le restrizioni del 9 e del 10 gennaio. 

Slitta la riapertura delle scuole superiori

Anche con il nuovo decreto sarà consentito dal 7 al 15 gennaio lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone, "ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale" e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Restano consentiti anche gli spostamenti dai comuni "con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini", senza poter raggiungere i capoluoghi di provincia. Il Governo potrebbe inoltre istituire una 'zona bianca' con il nuovo Dpcm e il decreto legge che entreranno in vigore a partire dal 15 gennaio 2021. In questa nuova zona sarebbero aperti bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei ma rimarrebbero comunque l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali. Gli spostamenti sarebbero liberi e potrebbe anche essere rinviato l’orario del coprifuoco. 

Il testo della bozza del decreto legge 4 gennaio

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questo è il testo dell'ultima bozza del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri:

Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19  

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

3. Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente:
     “16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

     a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

     b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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