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Movida, orari ridotti per la vendita di alcolici: la sentenza del Tar conferma l'impianto dei divieti

Accolti parzialmente i ricorsi degli esercenti, rimane lo stop all'una. Soddisfatti i residenti del 'Gruppo Vendesi Vettovaglie'

Il Tar della Toscana ha deciso, dando una risposta unica ai due ricorsi promossi dagli esercenti del centro storico di Pisa contro il regolamento varato dal Comune che, per contrastare la malamovida, aveva imposto fra l'altro limiti agli orari di vendita degli alcolici. Il giudice amministrativo ha annullato alcune previsioni, ma nel complesso ha riconosciuto la validità delle previsioni.

La motivazione, al punto finale della sentenza 350/2020 del 19 marzo, specifica che "alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi riuniti devono essere accolti solo in parte e cioè con riferimento all'art. 9, comma 2, ove riferisce l'anticipazione alle 24 del divieto di somministrazione alcolici in aree pubbliche anche a 'quelle al servizio degli esercizi pubblici' e all'art. 12, coma 3, laddove impone agli esercizi interessati di 'dotarsi di appositi limitatori temporizzati agli impianti elettroacustici di diffusione sonora'. L'accoglimento solo parziale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio".

Quindi, cosa cambia? Il regolamento comunale pone in generale uno stop alla somministrazione di bevande alcoliche all'una di mattina. La previsione è confermata, tanto che il Tar accetta la motivazione dell'interesse pubblico del regolamento comunale dato che le aree centrali interessate "ampiamente frequentate dalla c.d. movida notturna (in una cospicua popolazione studentesca), ha visto fortemente incrementare la somministrazione di bevande alcoliche, con i fenomeni di degrado che ne derivano". Tuttavia il regolamento prevede che per "spazi e aree pubbliche, compresa quelle a servizio degli esercizi pubblici" il limite orario fosse anticipato a mezzanotte, un aspetto che secondo il giudice è "irrazionale", in quanto si concretizza in due regimi diversi fra l'esterno dei locali e l'interno. La parte eliminata dal giudice è quindi solo quella dell'anticipazione del divieto alle ore 24. 

Il secondo annullamento riguarda l'obbligo imposto dal Comune della dotazione delle strumentazioni automatiche di limitazione del volume della musica. In questo caso il Tar rileva come non vi sia alcuna "specifica base legale" della previsione e risulti "discriminatoria rispetto agli altri esercenti di aree contigue". Niente obbligo di simili strumenti quindi, ma "resta l'obbligo degli esercenti di attenersi al rispetto dei limiti legali e la potestà di verifica da parte dell'Autorità del rispetto degli stessi limiti, con il connesso regime sanzionatorio".

Il Gruppo Vendesi Vettovaglie, l'insieme di residenti ed esercenti che chiede interventi di mitigazione del fenomeno della malamovida, ha accolto con favore la decisione del giudice amministrativo. "Il Tar - commenta in una nota - riconosce come il regolamento sia volto a tutelare, in modo legittimo, esattamente quegli interessi pubblici come la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano e il paesaggio urbano, che il fenomeno della malamovida pregiudica gravemente. E' un riconoscimento straordinariamente importante. La sentenza accredita (sotto il profilo giuridico) la legittimità della strategia sinora messa in atto dal Comune di Pisa per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Qualsiasi prospettiva di concertazione tra amministrazione comunale ed esercenti commerciali (associazioni di categoria) - conclude il gruppo - dovrà, a nostro avviso, tenere conto di questa sentenza".

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