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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Riscaldamenti: dal 1° novembre si possono accendere per 12 ore

Il periodo di validità arriva fino al 15 aprile 2019. Ecco le temperature e gli orari previsti per i luoghi pubblici

A partire dal 1° novembre si potranno attivare gli impianti termici di condizionamento, per un massimo di 12 ore giornaliere fino al 15 aprile 2019. Il territorio nazionale è infatti suddiviso in 6 zone climatiche per le quali la normativa fissa il periodo temporale d'accensione e l'orario massimo giornaliero: il comune di Pisa appartiene alla Zona climatica D. L'obiettivo della norma che impone tali limiti è contenere i consumi di energia

I limiti di orario alla durata giornaliera non si applicano agli impianti che consentono la contabilizzazione del calore e sono dotati di una centralina climatica e del cronotermostato. In pratica, la caldaia è sempre unica per tutto l'edificio, ma ogni abitante del condominio può accendere, spegnere e regolare la temperatura del proprio appartamento. I limiti non si applicano anche nel caso di gestione tramite un 'contratto di servizio energia', una forma contrattuale che consente di perseguire il massimo risparmio energetico fornendo il livello di comfort richiesto dagli utenti. 

Il sindaco ha facoltà di modificare il calendario, ampliando i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, ma solo a fronte di comprovate esigenze. A partire da giovedì 1° novembre tutti gli edifici, pubblici e privati, potranno accendere i propri impianti termici.

Gli orari

L'impianto va acceso dopo le 5 di mattina e spento dopo le 23: le ore di accensione possono essere frazionate in due o più periodi. Alle scuole e palestre scolastiche gestite direttamente dal Comune di Pisa, per i primi 17 giorni di novembre, come gli scorsi anni, ai fini del contenimento energetico, stante anche le temperature miti di questi giorni, verrà applicato un orario ridotto di funzionamento con accensioni solo mattutine dalle 7.30 alle 13.30, salvo variazioni ed ampliamento dell'orario dovuto a condizioni climatiche con temperature inferiori a quelle medie del periodo. 

Secondo la normativa vigente, la temperatura dei riscaldamenti delle abitazioni, scuole e uffici non può superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso. Tale limite è abbassato a 18 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali.

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