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Cronaca Centro Storico / Via San Zeno

Piscina dietro la Chiesa di San Zeno: è battaglia legale fra Comune e privato

Dopo l'ordinanza di rimessa in pristino il privato ha fatto ricorso al Tar sostenendo che il terreno è di sua proprietà. L'amministrazione ha sospeso l'efficacia della sua intimazione in attesa del pronunciamento. Serfogli: "La piscina resta irregolare"

Sarà probabilmente il Tar a decidere la sorte della piscina prefabbricata scoperta sul retro della Chiesa di San Zeno lo scorso giugno, a seguito di un sopralluogo effettuato da un tecnico sul camminamento delle mura. La proprietà ha fatto ricorso al giudice amministrativo chiedendo la sospensione della demolizione, sostenendo che il terreno su cui è stata posizionata la struttura appartiene al privato. Il Comune, dovendo valutare nuovi atti, ha disposto la sospensione dell'ordinanza di rimessa in pristino emanata il 21 settembre.

BATTAGLIA LEGALE. Dopo la denuncia di luglio alla Procura ed alla Soprintendenza per illecito edilizio, con poi la comunicazione formale di rimozione della struttura nello stesso mese, il Comune di Pisa ha emesso l'ordinanza 480 del 21 settembre 2015 con oggetto "rimessa in pristino dell'area comunale compresa fra l'Abbazia di San Zeno e le mura medievali mediante la rimozione di piscina e di ogni impianto ad essa funzionale (f. 122 particella 18)".

Contro questo atto è stato presentato ricorso al Tar dalla proprietà, in quanto il terreno potrebbe essere del privato. Il dirigente comunale, nel provvedimento di sospensione della rimessa in pristino in autotuela, cita il ricorso: "le risultanze catastali cui l'A.C. fa riferimento" sarebbero state "semplicemente il frutto di un errore risalente agli anni 30/40, al momento della redazione della nuova mappa di impianto".

Se quindi dai primi accertamenti catastali del Comune l'area appariva di proprietà comunale, a seguito del ricorso il Comune scrive che "è stata condotta una ulteriore ricerca sugli atti immobiliari e catastali presso l’Agenzia delle Entrate, Archivio di Stato e Soprintendenza, che ha prodotto documenti contenenti nuovi dati non in possesso dell’amministrazione al momento dell'emanazione dell’ordinanza". Da qui la necessità di una nuova valutazione sulla proprietà del terreno e dell'ordinanza stessa, in quanto la prima è il presupposto necessario della seconda.

RISULTATO. L'ordinanza di rimozione è sospesa per 30 giorni, prorogabili per altri 30 in caso di necessità. La piscina quindi resterà al suo posto? "Comunque stiano le cose -  ha dichiarato l'assessore Serfogli - la sostanza non cambia. Anche su terreno privato l'edificazione della piscina risulta irregolare. Sarà comunque necessario rifare gli atti, mentre si aspetta il pronunciamento del Tar".

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