rotate-mobile
Cronaca

Pontedera: pulizia dei fossi e dei canali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ordinanza n°  200 del  06/07/2012

PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI PER L'ANNO 2012

IL SINDACO

 

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225 nonché l’art. 2 del D.L. n° 12 ottobre 2000 n° 279 (convertito in legge 11/12/2000 n .365 e S.M.I. ) con il quale viene assegnata,ai soggetti previsti  dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni,Consorzi di Bonifica, ecc.), l’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

Vista la precedente Ordinanza n°162 del 04/07/2011 inerente la pulizia dei fossi e dei canali per l’anno 2011.

Visto che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto, canali, fosse, fognature private e simili di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed agevolare il deflusso delle acque pluviali;

Riscontrata la necessità di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull’intero territorio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l’obbligo di “ESCAVAZIONE, RICAVATURA E RIMOZIONE” di tutte le fosse e canali comunque denominati ed utilizzati, compresi nell’ambito del territorio del Comune di Pontedera;

Visto l’Art. 2 commi 1 e 7, l’Art. 14 commi 1 lett. A) e b) e l’Art. 15 comma 1, del Nuovo Codice della Strada;

Visto l’art.  9 comma 2, l’art. 21 comma 1, l’art.26 comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale;

Visto l’art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n°689.

Visto l’art 54 comma 2 e 4 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa si omettono i relativi pareri;

ORDINA

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto si servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2012:

1)      ALL’ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità, delle fosse confinanti con le predette strade;

2)      ALLA RICAVATURA dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi stradali;

3)      ALLA RIMOZIONE dei callari provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato,garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;

4)      ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all’effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;

5)      ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;

6)      AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;

7)      ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;

8)      ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

 

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d’ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;


RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest’ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

Ricorda inoltre che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente ai sensi dell’Art. 9 del vigente Regolamento di Polizia Rurale.


DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 25,00 A € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n° 689.

Dispone inoltre che la presente Ordinanza venga pubblicata sui giornali “LA NAZIONE” ed “IL TIRRENO”, nella cronaca locale, affissa con manifesti murali sul territorio comunale e pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune.

Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell’esatta osservanza della presente Ordinanza. 

 

Il Sindaco di Pontedera

Simone Millozzi

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Pontedera: pulizia dei fossi e dei canali

PisaToday è in caricamento