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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Suolo pubblico, prorogata al 31 dicembre la possibilità di incremento fino al 60%

La misura approvata dalla Giunta comunale per sostenere bar e ristoranti

La Giunta comunale di Pisa, in accordo con quanto previsto dal D.L. 144/2022, ha approvato una delibera che proroga fino al 31 dicembre 2022 le misure straordinarie di sostegno alle attività economiche cittadine che usufruiscono del suolo pubblico che consentono loro un incremento di superficie fino al 60% delle concessioni già rilasciate nel periodo pre-Covid. Una misura che si aggiunge a quella adottata a maggio scorso dal Consiglio comunale che prevede per le stesse attività l’esonero dal pagamento del canone di occupazione per tutto il 2022.

"Viste le gravi difficoltà che hanno subito le imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi in genere - dichiara l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini - e considerato anche l’aggravarsi dei costi legati all’aumento dell’energia, questa è una ulteriore opportunità che vogliamo dare a queste importanti imprese che caratterizzano il nostro sistema di accoglienza, al fine di non gravare ulteriormente sulle complessità che hanno investito la categoria".

Per le attività già in possesso di 'nulla osta', ottenuto tramite procedura semplificata, è automaticamente prorogata l’occupazione alle medesime condizioni; in caso di richieste 'ex novo', entro il limite massimo di incremento del 60% rispetto a quella già autorizzata secondo parametri ante Covid-19, viene consentito presentare comunicazione con allegata la planimetria dell’esterno richiesto, il consenso dei vicini e anche la planimetria della superficie di somministrazione.

Per semplificare l’iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico la delibera approvata dalla Giunta prevede che le comunicazioni di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse vengano inviate mediante Posta certificata a Sepi spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo, accompagnate dalla dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofe nel caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell’ingresso o vetrina).

La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei richiamati soggetti aventi titolo, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi.

Le strutture mobili dovranno comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti, per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità, anche legate ad eventi di Protezione civile.

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