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Cronaca

Referendum Moschea inammissibile: solo 275 firme autenticate correttamente

Su 2530 firme raccolte ben 2255 sono state autenticate da consiglieri provinciali, per legge e statuto comunale non autorizzati a farlo. Con le restanti firme non si raggiunge il limite minimo

La decisione del comitato dei garanti sulla legittimità e regolarità delle firme raccolte dal Comitato No Moschea è stata unanime: il referendum è inammissibile. Si legge nel verbale della seduta del 13 settembre che delle 2530 firme raccolte 2255 di esse sono state autenticate da due consiglieri provinciali, mentre 275 dagli uffici comunali. Secondo le indicazioni di legge e di diritto vivente, cioè per una pratica consolidata e sostenuta dalla giurisprudenza, i primi non erano legittimati alla pratica, rendendo così non valide le adesioni dei cittadini. Non essendo quindi raggiunto il limite minimo per l'ammissibilità della richiesta, fissata dallo Statuto comunale in 1794 firme, la richiesta di referendum viene respinta.

La delibera del Comitato dei garanti entra nello specifico del lato giuridico della questione. Il problema è nell'assenza, e poi nella conseguente esclusione, della legittimità all'autenticazione alle firme dei consiglieri provinciali per un referendum consultivo comunale.

L'articolo 14 della legge 53/1990 fissa fra le procedure per individuare i soggetti legittimati a raccogliere le firme quello di un 'catalogo' di discipline, ritenuto tassativo da varie sentenze dei Tar nazionali; fra tali previsioni non vengono menzionati i consiglieri provinciali. C'è invece e vale quindi il decreto legislativo 267/2000, il Testo Unico degli Enti Locali, che demanda la regolazioni sugli strumenti partecipativi di competenza locale allo Statuto comunale.

Nel dettaglio l'articolo 10 dello Statuto recita: "le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale o da un impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere alla autenticazione il sindaco, gli assessori, ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco". I garanti citano il Tar Toscana in una sentenza del 2011, che conferma l'interpretazione della natura tassativa delle previsioni, in quanto risulta legittimo per il Comune prevedere figure precise, previsioni peraltro capaci di garantire comunque un ampio spettro di soggetti legittimato o legittimabile ad autenticare le firme.

Ecco quindi che l'assenza nell'elenco dei consiglieri provinciali inficia la validità delle firme da loro autenticate, facendo di fatto saltare il referendum sulla moschea.

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