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Cronaca

Riscaldamenti a Pisa accesi dal 1° novembre: ecco le regole

La zona climatica della provincia di Pisa è fascia D e si potranno accendere i riscaldamenti dal 1° novembre al 15 aprile per massimo 12 ore al giorno. Fuori da questo periodo per 'casi urgenti' sono ammesse 6 ore. Interventi nelle scuole

Arriva il freddo e con esso l'accensione dei riscaldameti. La normativa vigente in merito prevede per la provincia di Pisa, nella fascia climatica D, la possibilità di attivare i termosifoni nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 aprile, nella fascia oraria compresa fra le 5 del mattino e le 23, fino ad un massimo di 12 ore giornaliere. 

Fuori da questo periodo, in presenza di "comprovate esigenze", le caldaie si possono accendere per 6 ore al giorno senza che sia necessaria l'ordinanza del Sindaco.

Ultime verifiche e lavori anche per le scuole, dove l'accensione sarà effettuata il 2 novembre. Piccoli interventi per garantire il corretto funzionamento della distribuzione, sia sulle tubazioni e sui corpi scaldanti (termosifoni e ventilconvettori). Lavori anche sulle centrali termiche nelle scuole: elementare Nazario sauro, materna Conti, nido e materna in via di Puglia, media Toniolo ed elementare Toti, elementare Biagi, elementare Novelli. Se necessario, in caso di particolare freddo, l'accensione potrà essere anticipata.

Non ci sono limitazioni per il periodo e l'orario di accensione nelle seguenti strutture: ospedali e luoghi di cura in genere, compresi istituti di ricovero per minori, anziani e altre categorie sociali; sedi delle rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; asili nido e scuole materne; alberghi, pensioni e attività simili; locali adibiti a piscine, saune e simili; edifici artigianali e industriali, in presenza di particolari esigenze tecnologiche o di produzione.

Si ricorda che la manutenzione delle caldaie per la sicurezza dell'impianto deve essere fatta da ditte abilitate, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità stabilita dalla legge. Per quanto riguarda il controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, il tipico 'controllo dei fumi' sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW, va fatto ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido, ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL. Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi si dimezzano. 

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