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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Gestione rifiuti: il Tar rigetta il ricorso del Comune di Livorno

Filippeschi: "Il Tar conferma la gestione di ambito che varrà per tutti i Comuni e il valore del piano straordinario"

"L’ATO vince su tutta la linea. La sentenza fa testo. Innanzitutto il Tar conferma la piena legittimità della scelta della Regione Toscana in ordine al sistema degli ATO per la gestione degli ambiti di area vasta. Il Tar ribadisce un principio fondamentale, previsto anche dalla legislazione statale, in base al quale le decisioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, compresi quelli relativi ai rifiuti urbani, spettano alle Autorità o enti di Ambito cui i Comuni partecipano obbligatoriamente. I servizi non possono esser più gestiti su scala comunale, ma su ambiti territoriali più vasti e le decisioni non possono esser prese in maniera autonoma ed isolata dai singoli comuni. Le decisioni spettano alle Autorità d’Ambito ed i singoli Comuni contribuiscono alla loro formazione partecipando alle assemblee di Ambito. Una volta assicurata tale partecipazione, le decisioni vengono prese a maggioranza e vincolano tutti i Comuni dell’ATO, inclusi quelli dissenzienti. Sulla base di questi principi il Tar ha ritenuto completamente infondata l’eccezione di costituzionalità che il Comune di Livorno aveva rivolto nei confronti della legge regionale istitutiva degli ATO".

Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, presidente del comitato direttivo dell’ATO Toscana Costa. Il Tar della Toscana, con la sentenza n. 389 del 4 marzo 2016, comunicata alle parti questa mattina, ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Livorno contro l’Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Costa.  La sentenza rigetta tutti i rilievi che erano stati formulati dal Comune. "Il Comune di Livorno aveva poi impugnato il Piano Straordinario approvato dall’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo 2016 - 2020. Il Tar entra nel merito di questi rilievi e - sottolinea Filippeschi - promuove a pieni voti le scelte del Piano Straordinario. Il TAR definisce la scelta pianificatoria dell’Autorità 'caratterizzata dai criteri della razionalità e concretezza, trattandosi sostanzialmente di scelta in linea con la programmazione di settore … e con i relativi obiettivi concreti di riduzione dei rifiuti'".

"La sentenza ha una grandissima importanza - conclude Filippeschi - poiché conferma l’assoluta correttezza e legittimità dell’operato dell’ATO Toscana Costa e dunque la pretestuosità e la vacuità delle iniziative assunte dal Comune di Livorno. Passare da quattordici aziende di gestione ad una rende intuitivi i risparmi di gestione. RetiAmbiente è una concreta scelta per l’area vasta costiera. Con iniziative fatte solo allo scopo di prendere tempo e collocandosi contro le leggi vigenti si rischia invece di costringere una delle più importanti città della Toscana in un vicolo cieco. Non è mai troppo tardi per un utile ripensamento".

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