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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Superstrada Fi-Pi-Li

Superstrada Fi-Pi-Li, ragione alla Provincia: resta il limite a 90 km/h

Il Tribunale, di fronte al ricorso presentato nel 2009 da un automobilista e accolto favorevolmente dal Giudice di Pace, ha ribadito la validità del limite di velocità a 90 km/h: la superstrada è da considerare strada extraurbana secondaria e non principale

Una parola chiara in merito alla questione della legittimità dell’attuale limite di velocità sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, fissato, come noto, in 90 km/h. La ‘soglia’ vigente è pertinente e adeguata alle caratteristiche dell’infrastruttura; dunque non poggiano su motivazioni fondate le ipotesi di un’elevazione del tetto a 110 km/h. A dirlo è una sentenza del Tribunale di Pisa, che accoglie le ragioni della Provincia di Pisa (soggetto gestore delle attività di controllo sulla Fi-Pi-Li, di cui è proprietaria la Regione) nei confronti di un automobilista, in merito a una sanzione da questi subita proprio per un’infrazione alle disposizioni correnti, avendo viaggiato ai 108 orari.

Questo pronunciamento, emesso nei giorni scorsi, chiude una vicenda iniziata nel 2009, quando l’utente multato aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Pisa, ottenendo, in tale sede, un esito favorevole alle proprie istanze. Nel merito, mentre la Provincia aveva ‘difeso’ le prescrizioni in vigore sulla Fi-Pi-Li sostenendo che questa è da classificare come 'strada extraurbana secondaria' (tipologia per la quale il limite massimo è appunto 90 km/h), il magistrato aveva invece affermato che, stando al codice, la Fi-Pi-Li è qualificabile, date le sue connotazioni strutturali, come 'strada extraurbana principale', categoria per la quale i limiti possono essere portati fino ai 110 orari.

Al risultato emerso allora, la Provincia si era a sua volta opposta, facendo appello (nel febbraio 2011) appunto al Tribunale; il quale oggi ha, come detto, accolto le posizioni dell’amministrazione e respinto il ricorso iniziale dell’automobilista. Nella sostanza, la Provincia ha ribadito gli argomenti esposti in primo grado: a stabilire il ‘livello’ della Fi-Pi-Li è una disposizione Anas del 1993 (confermata da una nota dell’Ente strade-Compartimento viabilità Toscana, datata 2002). “Poiché la Fi-Pi-Li - vi si legge - non possiede alcune delle caratteristiche minime previste per una ‘strada extraurbana principale’, essa è da considerarsi ‘extraurbana secondaria’, fino ad eventuale diverso provvedimento di classifica da parte della Regione Toscana” (ente proprietario dell’infrastruttura, che non ha assunto misure in tal senso).
Peraltro, nel formulare la propria sentenza, sfavorevole all’automobilista, il Tribunale ha assegnato a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio (ricorso e appello). La Provincia, dunque, invita i cittadini ad aver chiara la (comprovata) validità dei limiti di velocità fissati sulla Fi-Pi-Li; ed esorta chi si trovi a valutare l’intenzione di avviare un ricorso contro una sanzione subita, a procedere in tal senso solo a fronte di verificate e legittime motivazioni. Pena l’eventualità di dover pagare, oltre all’importo della multa, anche quello degli interi costi processuali.

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