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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Vendita di alcolici limitata ai minimarket: "La sospensiva del Tar c'è ed è importante"

Il Tar ha sospeso il divieto di vendita per tutta la giornata di bevande alcoliche refrigerate previsto nel regolamento, lasciando il divieto orario generale dalle 21 a mezzanotte, che sarà trattato nel merito. I legali: "Siamo soddisfatti"

La partita legale (e commerciale) dei minimarket in centro che vendono alcolici è ancora apertissima. Il 22 ottobre scorso è stata pubblicata l'ordinanza del Tar Toscana, con il giudice amministrativo che ha stabilito le misure cautelari per il ricorso presentato da questi esercizi commerciali contro il Regolamento per le attività alimentari varato dall'amministrazione. I ricorrenti chiedevano la sospensione delle misure limitative della vendita degli alcolici, sospensione che è stata concessa per quanto riguarda il blocco della vendita, nell'arco delle 24 ore, di bevande alcoliche refrigerate.

Il Regolamento comunale, come ripercorre l'ordinanza, stabilisce due divieti per chi non fa attività di somministrazione in centro: quello di vendita di ogni tipo di alcolico dalle ore 21 fino a mezzanotte e quello di vendita di bevande alcoliche refrigerate da mezzanotte alle 23.59, quindi per tutta la giornata (per supermercati ed esercizi pubblici ci sono poi altre specifiche). Il giudice ha sospeso, quindi reso attualmente non operativa in vista della trattazione di merito del 25 febbraio 2020, quest'ultima previsione circa le bevande alcoliche refrigerate. Quindi per i minimarket è possibile vendere bevande alcoliche, anche refrigerate, dalle 6 di mattina fino alle ore 21 (da mezzanotte alle 6 vale già il limite previsto dall'art. 54 comma 2 bis della legge 120/2010).

Non è stato quindi sospeso il divieto di vendita di alcolici dalle ore 21 a mezzanotte. Il Comune di Pisa, con l'assessore Pesciatini, ha ieri evidenziato come la decisione abbia "confermato la competenza del Consiglio Comunale ad adottare nel Regolamento la possibilità di incidere sull'orario di vendita degli alcolici, evidentemente riconoscendo, se pure in fase cautelare, che il Regolamento è volto alla tutela dei prevalenti interessi della salute dei giovani, del decoro della città, e della sua vivibilità". 

La motivazione che dà il Tar della sospensione lascia comunque aperta la trattazione di annullamento anche sulla questione della limitazione degli orari di vendita. Dice infatti che "l'interesse pubblico alla base dell'adottato provvedimento appare sufficientemente tutelato dall'applicazione anche alle bevande alcoliche refrigerate del limite orario delle ore 21, previsto in generale per le bevande alcoliche dalla disciplina gravata, la cui legittimità sarà esaminata in sede di udienza di merito".

Per quanto riguarda invece il divieto di vendita per le bevande alcoliche refrigerate il giudice ha accolto la sospensione in quanto di fatto "vieta per una categoria di operatori economici la commercializzazione di una tipologia di beni", e perché "appare altresì configurabile il periculum in mora, sotto specie di possibile perdita definitiva di clientela". Ad oggi quindi il Tar, posto che l'effettiva legittimità a porre dei limiti di orari alla vendita sarà valutata a febbraio, avrebbe rilevato come il Regolamento "abbia posto in essere una disparità di trattamento ai danni dei minimarket", afferma il legale Giovanni Montana, che rappresenta gli esercizi con l'avvocato Giuseppe Salvatore Cutellé. "Le previsioni di un regolamento - spiega - dovrebbero essere generali ed astratte, qua invece colpiscono una precisa categoria, con un danno alle vendite che il giudice considera reale". Per questo i legali si dicono "soddisfatti di questo esito, abbiamo ottenuto buona parte di quanto chiedevamo e siamo fiduciosi sull'accogliemnto del ricorso circa il limite orario". 

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