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Pubblicazioni di matrimonio: come si chiedono a Pisa

Tecnicamente, in questa fase si forma il matrimonio e precede la cerimonia vera e propria. Ecco le istruzioni per chi risiede a Pisa

La pubblicazione è la fase del procedimento di formazione del matrimonio che precede il matrimonio: la sua funzione è quella di portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio e di consentire alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. L'istituto fu introdotto per il matrimonio canonico dal Concilio di Trento con il 'decreto Tametsi' soprattutto in connessione con i matrimoni clandestini. Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l’intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse legittimo possa formulare le previste opposizioni (ad esempio un coniuge non ancora separato).

La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi all'ufficiale di stato civile del Comune in cui uno degli sposi ha residenza e ha luogo nei comuni di residenza degli sposi. La richiesta deve contenere nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, l'assenza di impedimenti matrimoniali e se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio. L'ufficiale di stato civile può rifiutare la pubblicazione se ritiene che manchino le condizioni prescritte per contrarre matrimonio o se la documentazione presenti carenze non emendabili d'ufficio. Contro il rifiuto è possibile ricorrere al tribunale che decide in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero.

Fare richiesta a Pisa

La pubblicazione deve stare esposta 8 giorni + 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente (8+3) compiute le pubblicazioni può essere celebrato il matrimonio. L’Ufficiale dello stato civile rilascerà agli sposi:

- nel caso di matrimonio religioso, il certificato di eseguite pubblicazioni per il matrimonio cattolico oppure l'autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto, per gli altri culti;

- nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano, l'atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine, si considerano le pubblicazioni come mai avvenute. Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.

Gli sposi devono consegnare all’ufficiale dello stato civile l’apposito modulo compilato. Per il cittadino italiano, i documenti saranno acquisiti d’ufficio (tranne che per i 'Casi Particolari'). Il cittadino straniero dovrà, invece, produrre i documenti elencati in 'Matrimonio in Italia di cittadino straniero'. In caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del Parroco o del Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di nomina. E', inoltre, necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il verbale di richiesta delle pubblicazioni. All’appuntamento, presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di una marca da bollo da 16 euro (se entrambi gli sposi sono residenti in Pisa) o di 2 marche, se residenti in Comuni diversi.

Riferimenti: telefono 050 910236-230; email matrimoni@comune.pisa.it. Orari: dal martedì mattina al venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 in Via degli Uffizi n. 1 piano terra Ufficio Matrimoni.

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