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Fallimento Unione Valdera? E' colpa degli Amministratori che l'hanno voluta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Unione Valdera ha fallito? E' colpa degli Amministratoriche l'hanno voluta, votata e vi hanno partecipato!! Non vi è mai stato un progetto di fattibilità" commenta Giovanni Garzella Capo Gruppo di Fi- Pdl al Comune di Pisa. "Quando si vuole accorpare delle Amministrazioni prima della volontà Politica si deve dimostrare il vantaggio economico e le parole espresse da esponenti politici del Pd evidenziano come il vantaggio non vi è stato e non vi sarà. Anche dalle notre parti si parla di Comune Unico che potrebbe vedere accorpare amministrazioni diverse ma ancora non ho letto progetti di fattibilità economica. per ora si è fatto il Regolamento Edilizio comune ed i risultati sul beneficio che gli utenti avrebbero avuto tarda ad arrivare sui tavoli del Consiglio Comunale, per questo ho rivolto una Interpellanza al Sindaco".

Interpellanza: Regolamento Edilizio Unificato vantaggi e risultati

Io sottoscritto Giovanni Garzella Consigliere Comunale di Pisa interpella il sig. Sindaco per conoscere i vantaggi e i risultati portati alla nostra città dal Regolamento Edlizio Unificato.

La questione dell'Unione Valdera pone all'attenzione della Politica i processi unificatori ed i loro vantaggi ventilati e propagandati. Credo sia utile capire i risultati ottenuti da questi processi con dati alla mano.

In particolare desidero sapere :

1- I risultati ottenuti dall' Art. 2 (- Conferenza dei servizi permanente 1. Le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Area Pisana di cui all’art. 1 c.1 , allo scopo di semplificare i procedimenti e di garantire l’uniformità di applicazione del presente R.E.U., disciplinano i rapporti tra i vari Comuni dell’area istituendo una conferenza dei servizi permanente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) formulazione di pareri circa l’interpretazione delle norme contenute nel R.E.U., anche su richiesta di soggetti privati; b) aggiornamento su specifiche tematiche riguardanti l’intera area Pisana; c) definizione della disciplina destinata a regolare i rapporti tra i comuni aderenti e gli enti terzi coinvolti nella definizione di procedimenti urbanistici e/o edilizi. La commissione, costituita da almeno un funzionario-tecnico dell’ufficio competente di ciascuno Comune o suo delegato, svolge esclusivamente funzioni di interpretazione normativa, con esclusione quindi di attività istruttorie o valutative riferite a singoli progetti.). E quante volte questi organi si sono riuniti e dove.

2- I risultati ottenuti dall' Art. 3 (– Commissione per il Paesaggio 1. In conformità a quanto previsto nell’art. 87, comma 1 e 2 LR 1/2005 i Comuni aderenti istituiranno una commissione unificata per il paesaggio in forma associata. Ai fini della semplificazione e snellimento dei procedimenti, la Commissione potrà configurarsi come conferenza dei servizi, con partecipazione della Soprintendenza. Fino all’istituzione di tale commissione, continuano ad operare le singole Commissioni per il Paesaggio.). E quante volte questi organi si sono riuniti e dove.

3- Se sono state attuate tutte le disposizioni finali e se no per quali motivi: Articolo 86 – Norme finali e transitorie 1. Alle pratiche edilizie presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti alla data della presentazione; 2. Alle varianti ai titoli abilitativi originari, presentati nei termini di validità del titolo abilitativo si applicano, sempre su istanza dei richiedenti, le norme vigenti alla data della presentazione dell’originario titolo; 3. Ai piani attuativi adottati e ai conseguenti titoli abilitativi edilizi presentati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano, su richiesta dei richiedenti, le norme vigenti alla data dell’adozione; 4. Con esplicita attestazione del Comune da rendersi in sede di adozione dei Piani attuativi potrà essere ammessa, su istanza dei richiedenti, l’applicazione delle norme vigenti alla data di presentazione del Piano attuativo; 5. Qualora le definizioni del presente regolamento edilizio risultino incongruenti con i vigenti atti di governo del territorio i Comuni applicano, fino all’adeguamento dei medesimi atti, le relative norme già in vigore. 6. Entro 120 gg. dalla approvazione del R.E.U. gli uffici comunali, su proposta della Conferenza permanente di cui all’art. 2, adottano modulistica unificata contenente l’elenco dei documenti da allegare. Fino all’adozione della modulistica di cui sopra continua ad utilizzarsi quella attualmente in vigore. 7. Entro 120 gg dalla data di approvazione viene istituita la conferenza dei servizi permanente di cui all’art. 2 comma 1. Fino alla sua istituzione i Comuni continuano ad operare secondo le procedure in atto. 8. Entro 180 gg. dalla data di approvazione del presente R.E.U. con apposito regolamento viene istituita la commissione di cui all’art. 3 comma 1. Fino all’istituzione di tale commissione, continuano ad operare le singole commissioni per il paesaggio.

4- Di quanto si sono ridotti i tempi per i cittadino per usufruire del Regolamento Edilizio.

5- Quanto ha risparmiato l'Amministrazione.

6- Quali sono stati i vantaggi per i Cittadini.

7- Quali sono stati i vantaggi per l'Amministrazione.

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