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Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Uso della sala del Ctp 4 per iniziativa politica, il Pd: "Polemica senza senso"

L'Unione comunale Pd Pisa riporta il regolamento d'uso degli spazi comunali e ribadisce la regolarità del proprio operato: "Critiche fatte senza sapere le cose"

Il Partito Democratico non ci sta e replica alle accuse espresse fra gli altri dalla consigliera comunale Simonetta Ghezzani, circa l'uso non consentito dai regolamenti della sala riunioni al Ctp 4 per un dibattito per il Sì al prossimo referendum costituzionale. "Dopo le uscite pubbliche - scrive in una nota l'Unione comunale Pd Pisa - alcune a mezzo stampa, altre a mezzo social media, fatte senza verificare le cose, corre l'obbligo di chiarire le modalità di utilizzo degli spazi delle sedi Decentrate del Comune di Pisa, che sono anche sedi dei Consigli Territoriali di Partecipazione".

"Si tratta di una polemica senza nessun costrutto - sentenzia il partito - il Pd continuerà ad utilizzare tutti gli spazi pubblici adibiti a pubblico dibattito come sono le sedi decentrate e continuerà a farlo secondo le regole che sono patrimonio condiviso. La sala idonea per convegni, corsi, incontri/dibattiti, visione film, è concessa previa prenotazione e pagamento di una quota. La prenotazione è da parte di organizzazioni senza finalità di lucro per attività in ambito culturale, sociale, artistico, sportivo, o comunque di interesse pubblico".

Non si tratta quindi un uso specifico dei Ctp, ma di una disciplina comune con gli spazi comuncali secondo il Pd. L'articolo 2 del Disciplinare per l'utilizzo temporaneo dei beni di proprietà comunali, di pertinenza degli uffici decentrati del comune, riporta in fondo la possibilità anche per i partiti politici di richiedere l'uso dei locali, previa loro disponibilità. Di seguito l'intero articolo, qua il documento regolamentare.

"ARTICOLO 2 – Soggetti

Possono richiedere l’uso temporaneo dei beni i soggetti sotto individuati:

a. Enti pubblici.

b. Associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 del codice civile, senza fini di lucro.

c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative.

d. Altri enti o organismi senza scopo di lucro non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di rilevante interesse sociale"

Possono altresì richiedere in uso temporaneo i beni Enti o Associazioni con fini di interesse proprio o associazioni e organizzazioni di dipendenti dell’Ente, partiti politici, organizzazioni sindacali, previa verifica della disponibilità dei locali assegnati prioritariamente ai soggetti di cui ai precedenti punti".

Qua il link per prenotare la sala.

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