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Polizia Municipale, i Cobas: "L'ultima sparata del Prefetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday
Ora è il prefetto che coordina le Polizie Municipali? Siamo stati commissariati? Ma i sindaci cosa intendono fare?
Alleghiamo anche L'ARTICOLO 54 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI e l'articolo 50 del medesimo decreto  che permetteranno di capire quanto inopportune siano le uscite del Prefetto che non ha alcun potere sulla polizia municipale. Si ricorda che per legge è il Sindaco il responsabile e il rappresentante della comunità che lo eleggono.
Al comma 2 dell'articolo 54 del tuel : Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
1) E' il Sindaco che agisce
2) Il Sindaco può richiedere l'intervento della forza pubblica al prefetto. Non c'è scritto il contrario!
3) Il vigile che svolge la sua attività di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza la può svolgere solo nel comune di competenza. In altre parole il vigile Pisano non potrebbe reprimere e prevenire reati a Cascina perché è fuori comune e non ne ha la competenza. Stesso discorso per gli altri. Chi non crede a noi basta che faccia riferimento alle informazioni che arrivano dall'UNIONE DI COMUNI ALTA VALDERA Con Sede a Pontedera. Articolo 5 legge 65 del 1986
4) Un vigile urbano non può portare la pistola fuori comune salvo comunicazione alla prefettura. Saranno intasate le prefetture con assurde richieste legate alle armi o si andrà in  altro comune disarmati? Articolo 5 legge 65 del 1986
Per chi non creda ai punti sopra menzionati potrà leggersi anche la vecchia legge sulla polizia locale, vecchia ma non abrogata  (legge 65 del 1986). Se i comuni intendono portare avanti una gestione associata del servizio dovranno farlo nel rispetto dei principi dell'ordinamento quindi con un regolamento che disciplini la convenzione o la gestione associata.
Sono le regioni che possono promuovere tali iniziative secondo l' articolo 6 comma 3 legge 65. Quando si dice REGIONE si fa riferimento ad un Ente Territoriale che ha potestà legislativa. In determinate materie ESCLUSIVA.. La polizia amministrativa e locale, a norma dell'articolo 117  comma 1 lettera h della costituzione, spetta alle regioni, non allo stato e men che mai al Prefetto.
Sua Eccellenza dovrebbe sapere che  rappresenta un organo dello stato ed un organo dello stato non può intromettersi nelle materie di competenze della regione perché viola la costituzione. Non può farlo nemmeno il sindaco se opera come UFFICIALE DI GOVERNO perché se interviene lo fa come prevede l'articolo 54 come un pezzo dello stato. Lo possono fare i consigli comunali.
2) I consigli comunali possono regolare funzioni associate. Funzioni associate elaborate con ordinanza sono nulle perché violano le disposizioni fondamentali dell'ordinamento.
3) Quindi la paginata sui giornali assume i connotati della iniziativa politica che sembra andare verso la unione dei comuni per trasformare il governo dei territori in governance a favore di imprese, consigli di amministrazione....
Da qui a dire che le polizie locali potranno sconfinare in altri Comuni corre grande differenza. Manca per altro un regolamento che disciplini la materia. Senza regolamento non si va da nessuna parte perché non siamo di fronte ad una catastrofe o un fenomeno naturale quale un alluvione.
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