rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Documenti

Come e dove richiedere la separazione o il divorzio a Pisa

Quando un matrimonio finisce, le strade sono due: la separazione o il divorzio. Ecco le indicazioni per entrambe le soluzioni

Un matrimonio, che sia stato stipulato con rito civile o religioso, purtroppo non è al sicuro dalla fine dell'amore e dalla decisione di cambiare vita o partner. Può trattarsi di una conclusione pacifica e fisiologica, o di un doloroso distacco per uno o per entrambi; la presenza di figli può complicare le cose, oppure essere una motivazione ulteriore per concordare fra persone adulte una soluzione soddisfacente per tutti. In ogni caso, c'è un'unica cosa che accomuna tutte le circostanze possibili in questo caso: la necessità di rendere ufficiale la fine del matrimonio.

Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge n. 162/2014, ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti  modalità: 

- 'convenzione di negoziazione assistita' dall'avvocato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito in legge 162/2014;

- dichiarazione resa innanzi al Sindaco, ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014.

La 'convenzione di negoziazione assistita' dall'avvocato e la dichiarazione resa innanzi al Sindaco sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.

Differenza fra separazione e divorzio

Se ci si sta avvicinando alla decisione di porre fine al matrimonio, è importante sapere che cosa è necessario fare. In questa situazione, può sorgere confusione fra i termini separazione e divorzio. Cerchiamo di capire meglio. 

Separazione: Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere:

- 'di fatto', cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale;

- legale (consensuale o giudiziale). La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

Dopo la separazione si rimane coniugi, e dunque non ci si può risposare. Con la separazione, infatti, marito e moglie diventano coniugi separati:

- non devono più rispettare i doveri coniugali;

- sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto;

- non devono più rispettare il dovere di fedeltà;

- non sono più tenuti a collaborare nell’interesse della famiglia;

- non sono più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all’ altro.

Divorzio: Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio cessano definitivamente i diritti e i doveri del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio è valida dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

L’obbligo di separarsi per poter divorziare è una peculiarità del sistema italiano: in altri Paesi la crisi coniugale sfocia direttamente nel divorzio, rendendo molto più veloce la possibilità di costruire una nuova coppia convolando nuovamente a nozze. Questa differenza ha portato alla consapevolezza che fosse necessario semplificare le cose e ha portato ad una nuova legge. Dal 2015, dunque, il tempo che deve intercorrere tra separazione e domanda di divorzio è stato ridotto. Non sono più necessari 3 anni ma bastano 6 mesi o 1 anno, a seconda dei casi:

- se i coniugi si sono separati consensualmente, bastano 6 mesi;

- se la separazione è stata giudiziale, deve passare 1 anno dalla prima udienza davanti al giudice. In ogni caso, poi, si deve attendere la sentenza, anche se questa arriva oltre l’anno suddetto.

Può succedere che i coniugi,  al momento della separazione, siano già decisi a divorziare: perciò volendo si può predisporre il doppio passaggio, in modo da ridurre al minimo i tempi dell’intero iter.

Come divorziare o separarsi a Pisa

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile, e fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo telefonando al numero 050 910265. Per informazioni oppure per seguire la pratica è necessario rivolgersi alla Direzione Servizi Demografici-Sociale - Unità stato Civile Palazzo Gambacorti presso Piazza XX Settembre.

Orario:

- lunedì solo su appuntamento

- dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

- il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17

L'appuntamento puo' essere richiesto telefonicamente al numero 050 910 230, sezione matrimoni unioni civili separazioni e divorzi. Email: statocivile@comune.pisa.it; comune.pisa.statocivile@pec.it. Email del responsabile: a.corucci@comune.pisa.it. I moduli da presentare compilati sono scaricabili su questo link. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio. L’ufficio, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, procedere a redigere l'atto destinato a 'contenere' il predetto accordo.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Come e dove richiedere la separazione o il divorzio a Pisa

PisaToday è in caricamento