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Carta di qualificazione del conducente: cosa è, come ottenerla e quando rinnovarla

La CQC consente di svolgere attività professionali legate all'autotrasporto

La carta di qualificazione del conducente (in sigla CQC) è un titolo abilitativo, attestante le capacità professionali di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E), che consente di svolgere attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono due tipologie di CQC: quella per il trasporto di merci e quella per il trasporto di persone. Si può essere titolari di una sola o di entrambe le qualificazioni. La qualificazione iniziale dei conducenti dei veicoli delle categorie di cui sopra, adibiti al trasporto di cose o di passeggeri, è diventata obbligatoria in seguito all'emanazione della Direttiva europea 2003/59/CE, recepita in Italia con il Decreto legislativo 286 del 21/11/2005.

La CQC ha validità quinquennale e va rinnovata attraverso la frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore. A fine corso non è previsto, in genere, alcun esame, tuttavia le CQC scadute da oltre due anni non possono essere rinnovate secondo questa modalità e, pertanto, i titolari dovranno sostenere due esami a quiz informatizzato, uno per la parte comune, l'altro per la parte specialistica. Come la patente di guida, anche la suddetta carta è dotata di 20 punti e, in caso di infrazione commessa con il veicolo professionale, i punti vengono decurtati da quest'ultima e non più dalla patente.

La CQC era, precedentemente, legata a una specifica patente di guida e non aveva alcun valore se presentata senza di essa o con una patente diversa. Dal 18 aprile 2013, al momento del rilascio o del rinnovo della CQC non viene più rilasciata una nuova tessera, ma una nuova patente con l'aggiunta del codice armonizzato '95' sul retro. Si avrà quindi un unico documento nel quale verranno indicate, oltre alle categorie possedute, anche il tipo di CQC e le relative scadenze. Chiunque lo smarrisca è tenuto a richiedere un duplicato presso l'ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.

Le due tipologie

La Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto merci è riservata a chi effettua trasporto di cose in conto terzi con veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate (inclusi eventuali rimorchi o semirimorchi), ed è obbligatoria a partire dal 10 settembre 2009. Tale obbligo non sussiste, invece, per chi svolge attività di autotrasporto in conto proprio, a meno che il conducente del mezzo non sia stato assunto con la qualifica specifica di autista. Hanno avuto diritto al rilascio per documentazione della CQC merci tutti i possessori delle patenti C o CE (conseguita entro il 09/09/2009) fino alla data del 9 settembre 2014 . Trascorsa questa data, il conseguimento è subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso presso le autoscuole autorizzate e di un esame finale presso la Motorizzazione Civile di competenza (esame a quiz). Se l'età del conducente è inferiore a 21 anni, esso non potrà condurre autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Tale limite può essere rimosso al compimento dei 21 anni o seguendo il corso CQC completo da 280 ore.

La Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto persone è riservata a chi effettua trasporto di persone con autoveicoli di capienza superiore ai 9 posti (autobus) in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente. Non è invece necessaria per la guida degli autobus immatricolati a uso proprio, a meno che il guidatore dell'autoveicolo non sia stato assunto con la qualifica specifica di autista.

Proroghe

Secondo l'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato '95' apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento. Pertanto, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione. Occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020.

Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

- se hanno scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell'emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento

- se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

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