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Lunedì, 29 Aprile 2024
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Università, come risparmiare sulle tasse con l'Isee: la guida

Come presentare il documento e le differenze con l'Isee ordinario: tutto ciò che serve sapere

Tra poche settimane prenderà ufficialmente il via l'anno accademico 2023/2024. Per risparmiare sulle tasse e ottenere agevolazioni per il diritto allo studio è possibile presentare l'Isee: vediamo tutto ciò che c'è da sapere nella guida stilata da Altroconsumo.

Come presentare il documento

Per l'elaborazione dell'Isee è possibile seguire diverse strade:

  • scegliendo l'Isee precompilato online, accessibile dal sito dell'Inps con le proprie credenziali SPID (oppure la CIE o la CNS);
  • rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato.

Per il calcolo dell'Isee università è importante specificare per quale componente del nucleo familiare si richiedono le prestazioni per il diritto allo studio. Inoltre, nella maggior parte delle università italiane, non è necessario consegnare l'Isee alla segreteria: basta autorizzare l'ateneo ad accedere alla banca dati Inps per scaricare questo documento.

Le differenze con l'Isee ordinario

La differenza tra Isee università e Isee ordinario è che grazie al primo si valuta l'autonomia di reddito e abitativa dello studente o della studentessa. In pratica, in base alla situazione oggettiva di indipendenza della persona si riesce a individuare la sua situazione economica e, anche in base a questa, si stabilisce l'ordine di graduatoria per l'accesso alle prestazioni agevolate universitarie.

Il calcolo dell'Isee università viene differenziato in base alle diverse situazioni familiari perché il nucleo familiare di riferimento cambia di volta in volta.

La scadenza dell'Isee università è in ogni caso identica a quella dell'Isee ordinario, pertanto, ha valore fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene calcolato. Poiché l'Isee fa riferimento alla situazione del nucleo familiare esistente due anni prima della presentazione, qualora ci fossero modifiche rilevanti alla situazione reddituale, patrimoniale o di composizione familiare è bene calcolare l'Isee corrente.

Quando l'Isee università coincide con l'Isee ordinario

Questa situazione si verifica quando:

  • lo studente o la studentessa sono conviventi nel nucleo della famiglia di origine e i genitori sono coniugati o conviventi;
  • nel nucleo dello studente o della studentessa è presente un solo genitore mentre l'altro risulta separato legalmente/divorziato e non convivente;
  • nel nucleo dello studente o della studentessa è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta “estraneo”;
  • lo studente o la studentessa, non coniugati e senza figli, non sono conviventi con i genitori (fra loro coniugati o conviventi) ma sono a loro carico fiscalmente;
  • lo studente o la studentessa sono autonomi.

Studente o studentessa autonomi

Lo studente o la studentessa che vivono al di fuori del nucleo familiare di origine possono essere considerati autonomi ai fini Isee solo se possiedono entrambe le seguenti caratteristiche:

  • una residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'Isee università. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà o in suo del nucleo d'origine;
  • un'adeguata capacità di reddito. Per il 2023/2024 la soglia di reddito minima è di 9 mila euro, percepiti come redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Se la persona non convive con i genitori ma non rispetta entrambe le condizioni, deve presentare l'Isee università utilizzando come nucleo di riferimento quello dei genitori e sommare eventualmente i propri redditi e patrimoni.

Il genitore non convivente

Se nel nucleo dello studente o della studentessa è presente un solo genitore, per stabilire se l'altro genitore è da considerare all'interno del nucleo familiare occorre far riferimento a determinate situazioni. Infatti, in presenza di una sola di queste caratteristiche il genitore si considera estraneo:

  • è sposato con una persona diversa dall'altro genitore;
  • deve versare gli assegni di mantenimento del figlio come stabiliti dal giudice;
  • non ha potestà sul figlio/a o è stato allontanato con provvedimento del giudice;
  • è stata accertata dal giudice l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Viceversa, il genitore non sposato e non convivente con il nucleo familiare si considera attratto ai fini Isee se non possiede nessuna delle caratteristiche appena viste.

Se il genitore è estraneo, per la compilazione dell'Isee università non viene considerato nella definizione del nucleo. Se, invece, il genitore si può considerare all'interno del nucleo familiare, per la compilazione dell'Isee bisogna fare riferimento al nucleo in cui lo studente o la studentessa vive più i redditi e i patrimoni del genitore attratto.

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